Erogazione dei contributi - SPORTELLO

1 Erogazione del contributo in conto capitale

 

Le imprese hanno a disposizione un arco temporale di 24 mesi per realizzare l’investimento. Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione. Le erogazioni avvengono su richiesta dell’impresa in base agli stati di avanzamento dei lavori, in un massimo di 4 quote, e sono subordinate alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. Per le erogazioni intermedie non è necessario trasmettere la documentazione di spesa quietanzata, documentazione che verrà presentata insieme a quella finale per l’erogazione a saldo.

Per le erogazioni, infatti, si applicano i criteri di semplificazione stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.39/19 del 15 luglio 2008 che privilegiano il ricorso all’autocertificazione. Limitatamente alla procedura “a bando”, nelle singole erogazioni non viene corrisposta la totalità della relativa quota di contributo spettante bensì solo il 90% in quanto il residuo 10% verrà liquidato solo dopo i controlli finali sull’investimento.

La prima erogazione del contributo, non superiore però al 30% del totale, può avvenire su anticipazione, cioè svincolata dall’avanzamento dei lavori, e garantita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria (testo Allegato 3).

Per quanto riguarda le modalità di spesa effettuate in leasing, il contributo in c/capitale verrà riconosciuto in rate semestrali unitamente a quello in c/interessi ad avvenuto pagamento dei canoni. L’impresa potrà richiedere l’erogazione di una quota iniziale riferita al pagamento del macrocanone ma in percentuale non superiore al 10% del contributo complessivo.

La documentazione finale di spesa, da produrre entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, consiste in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.

Per macchinari e attrezzature dovrà inoltre essere dimostrato che sono “nuovi di fabbrica” o tramite apposita documentazione probatoria ovvero dichiarazione del fornitore (Allegato n.4).

 

Documentazione da inviare ad Artigiancassa insieme alla richiesta di erogazione:

 

A) In caso di anticipazione

B) In caso di erogazione per stato di avanzamento

C) Documentazione finale per erogazione e saldo

 

2 Erogazione dei contributi in conto interesse

 

Per quanto riguarda la richiesta dei contributi in conto interesse le aziende:

1) all’atto della prima richiesta che presumibilmente coincide con la scadenza della prima rata devono inviare:

- copia del contratto di finanziamento ovvero certificazione bancaria da cui siano evincibili i principali dati finanziari dell’operazione ovvero durata, importo, piano di ammortamento, tasso di stipula

- documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prima rata. A tal proposito possono essere a scelta del beneficiario esibite la liberatoria della banca che ha concesso il finanziamento ovvero la documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento della rata (RID, Bonifici con relativi estratti conto dai quali si evince l’addebito della rata)

2) alla scadenza di ciascuna delle rate successive le aziende devono inviare: - documentazione attestante l’avvenuto pagamento della rata. A tal proposito possono essere a scelta del beneficiario esibite la liberatoria della banca che ha concesso il finanziamento ovvero la documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento della rata (RID, Bonifici con relativi estratti conto dai quali si evince l’addebito della rata).

 

Visualizza Legge Regionale n°51/93