La legge 488/92 - Artigianato è il principale strumento agevolativo per lo sviluppo delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle aree depresse che necessitano quindi di un maggior sostegno economico
destinatari DELLA'AGEVOLAZIONE
Imprese già iscritte all’Albo degli Artigiani e società neocostituite anche non iscritte all’Albo, purché titolari di partita IVA, ma che dovranno obbligatoriamente dimostrare l'iscrizione all'Albo degli Artigiani a fine investimento
ATTIVITA' FINANZIABILI
L'agevolazione si applica a favore di imprese artigiane che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi (solo per aziende costituite sotto forma di Società), di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
DESTINAZIONE
Sono agevolabili investimenti organici e funzionali finalizzati alla realizzazione di nuove unità locali e all’ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, riattivazione, riconversione e trasferimento di quelle esistenti.
Possono essere finanziate le spese relative a: acquisto del terreno necessario all'iniziativa; opere di edilizia; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature; programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali; brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la maggior durata del corrispondente contratto di finanziamento, il contributo è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o di preammortamento, di 15 anni e minima di 2 anni in funzione della destinazione dell’investimento
LIMITE DELL'INVESTIMENTO
Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili tra un minimo 100.000,00 euro fino ad un importo massimo di 1.500.000,00 euro e può essere realizzato sia in forma diretta che indiretta (leasing)
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale sulla base delle spese ammissibili ed un finanziamento a tasso agevolato (0,50%).
Detto finanziamento deve essere abbinato necessariamente ad un altro finanziamento bancario, a tasso di mercato, di importo e durata pari a quello agevolato.
Le misure del contributo e dell’entità del finanziamento variano in ragione della ubicazione dell’investimento
DURATA DEI FINANZIAMENTI
I finanziamenti (agevolato e ordinario) devono avere pari durata. Tale durata può essere minimo di 6 anni e massimo di 15 anni
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALe
Il contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote annuali di pari ammortamento, la prima il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento, la seconda a partire dal primo gennaio dell’anno successivo
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'erogazione avviene in non più di tre quote, ciascuna quota del finanziamento è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma
Monitoraggio periodico
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello di avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all' Allegato 20, con la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi.
CANALI DI ACQUISTO
In Artigiancassa S.p.A. (Sedi regionali) o in uno degli istituti collaboratori (società di leasing) convenzionati con Artigiancassa qualora il programma prevede, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria
documentazione a supporto
Decreto
Circolare
Attività Ammissibili
Aree Depresse
Allegato n.20