La legge 488/92 - Artigianato è il principale strumento agevolativo per lo sviluppo delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle aree depresse che necessitano, quindi, di un maggior sostegno economico
destinatari DELL'AGEVOLAZIONE
Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono essere già iscritte all’Albo delle imprese artigiane e non devono essere sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata.
L'agevolazione si applica a favore di imprese artigiane che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi (solo per aziende costituite sotto forma di Società), di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
DESTINAZIONE
Sono agevolabili investimenti organici e funzionali finalizzati alla realizzazione di nuove unità locali e all’ampliamento, ristrutturazione,
ammodernamento, riattivazione, riconversione e trasferimento di quelle esistenti. Possono essere finanziate le spese relative a: acquisto del terreno necessario all'iniziativa; opere di edilizia; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature; programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali; brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo
LIMITE DELL'INVESTIMENTO
Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili tra un minimo di 52.000,00 euro fino ad un importo massimo di 1.549.370,00 euro e può essere realizzato sia in forma diretta che indiretta (leasing).
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti sulla base delle spese ammissibili percentualmente suddiviso in ESN (equivalente sovvenzione netta) e ESL (equivalente sovvenzione lorda) nella misura massima stabilita, a livello comunitario, per ogni singola Regione
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CoNTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
Il contributo in conto capitale è reso disponibile in
quote annuali di pari ammortamento, la prima il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento, la seconda a partire dal primo gennaio dell’anno successivo
Monitoraggio periodico
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del proogramma agevolato, una dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all' Allegato 18, con la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori.
canali d’acquisto
In Artigiancassa S.p.A. (Sedi regionali) o in uno degli istituti collaboratori (società di leasing) convenzionati con Artigiancassa qualora il programma prevede, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria
documentazione a supporto
Decreto 22/11/2002
Decreto 24/07/2003
Bando
Circolare
Aree depresse
Attività
Priorità regionali
Allegato n.18