La legge 240/81 è il principale strumento agevolativo, nel comparto del leasing, per sostenere lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane e, in alcune Regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori economici. L'agevolazione consiste in un contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuata dalle Banche/Società di leasing in favore di dette imprese.
Destinatari delle operazioni di locazione finanziaria agevolata
Le imprese artigiane costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni, le imprese che ottengano l'iscrizione ai predetti Albi entro 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione, che stipulano con le Società contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto le destinazioni riportate nel regolamento regionale.
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento.
Destinazione delle operazioni di locazione finanziaria agevolata
Impianto e/o ampliamento di locali; macchine, attrezzi strumentali e automezzi; investimenti in beni materiali innovativi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
Importo max e min ammissibile al contributo
L'importo massimo concedibile dell'operazione di locazione finanziaria è di € 500.000,00. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 10.000,00.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile a contributo in
conto canoni non può essere superiore a: 12 anni per impianto e/o ampliamento di locali e investimenti in
beni materiali innovativi (15 per impresa di nuova costituzione);
6 anni per macchine, attrezzi strumentali e automezzi (8 per impresa di nuova costituzione).
MISURA DEL CONTRIBUTO
Per la quota dell'operazione di locazione finanziaria ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di leasing.
I valori della misura percentuale sono determinati da ogni Regione in correlazione a specifici ambiti territoriali e/o in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese.
MODALITA' DI EROGAZIONE
ll contributo può essere erogato, un funzione di quanto disposto da ogni Regione:
a) in unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento
UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa
(direttamente all'impresa o tramite l'intermediario
creditizio/finanziario);
b) ripartito in più quote, sulla base dei canoni pagati
(per il tramite dell'intermediario creditizio/finanziario).
CANALI DI ACQUISTO
Nelle sedi regionali Artigiancassa, in tutti gli Artigiancassa Point dislocati nelle Associazioni di categoria, nei Confidi, le filiali BNL e comunque in tutte le Banche e Società di leasing.
documentazione a supporto
Domanda
Regolamento
Brochure "Agevolazioni"
Brochure "Legge 240"