La legge 240/81 è il principale strumento agevolativo, nel comparto del leasing, per sostenere lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane e, in alcune Regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori economici. L'agevolazione consiste in un contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuata dalle Banche/Società di leasing in favore di dette imprese.
Destinatari delle operazioni di locazione finanziaria agevolata
Le imprese artigiane costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con sede operativa in Toscana o con unità locale di consorzio in Toscana che associ almeno il 60% di imprese toscane, che realizzino progetti di investimento in Toscana e siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda alla società:
a) essere piccola e media impresa;
b) esercitare attività economica identificata come
prevalente dai codici ISTAT 1991 riportati nel
regolamento regionale;
c) essere iscritte all'Albo provinciale delle imprese
artigiane.
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento.
Destinazione delle operazioni di locazione finanziaria agevolata
Macchine, attrezzi strumentali, mezzi mobili nuovi e usati.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
Importo max e min ammissibile al contributo
L'importo massimo concedibile dell'operazione di locazione finanziaria è di € 300.000,00.
Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 1.500,00.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile a contributo in conto canoni non può essere superiore a: 5 anni (6 per impresa di nuova costituzione) per beni immobili.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Per la quota dell'operazione di locazione finanziaria ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di leasing.
I valori della misura percentuale sono determinati da ogni Regione in correlazione a specifici ambiti territoriali e/o in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese.
MODALITA' DI EROGAZIONE
ll contributo può essere erogato, un funzione di quanto disposto da ogni Regione:
a) in unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento
UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa
(direttamente all'impresa o tramite l'intermediario
creditizio/finanziario);
b) ripartito in più quote, sulla base dei canoni pagati
(per il tramite dell'intermediario creditizio/finanziario).
CANALI DI ACQUISTO
Nelle sedi regionali Artigiancassa, in tutti gli Artigiancassa Point dislocati nelle Associazioni di categoria, nei Confidi, le filiali BNL e comunque in tutte le Banche e Società di leasing.
documentazione a supporto
Domanda
Regolamento
Brochure "Agevolazioni"
Brochure "Legge 240"