La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane e, in alcune regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori produttivi. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei finanziamenti erogati da Banche in favore di dette imprese.
destinatari
- Imprese artigiane, costituite anche in forma
cooperativa e consortile, iscritte nell'albo delle imprese artigiane;
- aspiranti imprenditori artigiani.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
DESTINAZIONE
Impianto, ampliamento e ammodernamento laboratorio; acquisto macchine ed attrezzi nuovi ovvero usati; investimenti per prevenire/ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ovvero per la sicurezza del lavoro, ovvero innovativi, ovvero in servizi vari; acquisto di aziende o loro rami; consolidamento dei debiti a breve, bancari o commercaili; scorte materie prime e prodotti finiti.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
I contributi in conto interessi sono integrati, qualora il finanziamento:
-comporti l'assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum;
-sia garantito nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
importo MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO
Qualunque sia l'importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è di € 500.000,00. Sono esclusi dagli interventi agevolati i finanziamenti di importo inferiore a € 10.329,14.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto al max per 12,6 e 5 anni a secondo della tipologia dell'investimento.
Per maggiori informazioni relative alle diverse durate si rimanda al regolamento regionale.
MISURA DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
I valori della misura percentuale sono determinati da ogni Regione in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese.
Per maggiori informazioni relative alle diverse misure si rimanda al regolamento regionale.
MISURA DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO
Pari all'1,50% dell'importo della quota dell'operazione agevolata con il contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla garanzia del Confidi.
MISURA DEL BONUS UNA TANTUM
Pari, per ogni nuovo dipendente assunto con l'investimento oggetto dell'operazione, all'1,50% del costo annuo lordo, nel limite massimo di euro 1.000,00.
MODALITA' DI EROGAZIONE
l contributi sono erogati n unica soluzione (attualizzati al tasso di riferimento UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa, se trattasi di contributi in conto interessi) direttamente all'impresa.
canali d’acquisto
Nelle sedi regionali Artigiancassa, in tutti gli Artigiancassa Point dislocati nelle Associazioni di categoria, nei Confidi, nelle filiali BNL e comunque in tutte le Banche.
documentazione a supporto
Lettera Circolare (giugno 2011)
Lettera Circolare (gennaio 2010)
Regolamento
App. 1- Settori Esclusi App. 2 Domanda
App. 3 Domanda Aspiranti

App. 4 - 5 - 6 - 7 Dichiarazioni
Brochure "Legge 949"