A valere sulle risorse finanziarie del Fondo rotativo e su esclusiva decisione delle Amministrazioni competenti (MAE e MEF), Artigiancassa può concedere:
1) Crediti di aiuto ai Governi dei PVS finalizzati alla realizzazione di un progetto specifico (quali ad esempio una diga, un tratto autostradale, una ferrovia o un ospedale) oppure all’implementazione di programmi specifici (quali forniture di commodity varie, sviluppo di un settore particolare come, ad esempio, quello elettrico oppure favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali) (ex art. 6 legge 49/87);
2) Finanziamenti agevolati ad imprese italiane che realizzano imprese miste nei PVS eleggibili, consistenti nel ri-finanziamento parziale della loro quota di partecipazione al capitale sociale versato nella Joint Venture (ex art. 7 legge 49/87).
Crediti di aiuto ex art. 6 legge 49/87
I finanziamenti sono concessi nell’ambito della normativa e delle procedure vigenti e sulla base di Accordi conclusi a livello intergovernativo con il Paese beneficiario. Il MAE-DGCS è responsabile della scelta dei progetti e dei programmi, che devono corrispondere alle priorità indicate dal CIPE e dal Comitato Direzionale della stessa DGCS del Ministero degli Affari Esteri, della loro valutazione sia sotto il profilo tecnico sia dei costi, nonché dell’analisi dal punto di vista economico che, nel rispetto della normativa internazionale, giustifichi il ricorso a tale forma di finanziamento, caratterizzato da condizioni di concessionalità determinate in funzione del reddito pro-capite del paese beneficiario e formalizzate in apposita Delibera del Comitato Direzionale.
Il beneficiario diretto del credito di aiuto è sempre lo Stato estero (o le banche centrali o gli enti di stato del PVS destinatario dell’aiuto), che riceve finanziamenti concordati bilateralmente a livello governativo, finalizzati alla realizzazione di uno specifico progetto o programma. Saranno, pertanto, le Autorità del Paese destinatario a scegliere - mediante procedure concorsuali - le imprese realizzatrici del progetto e del programma ed a stipulare i contratti per l’ esecuzione degli stessi.
In tale contesto, esistono, tuttavia, opportunità di fornitura di beni e servizi per le imprese italiane, in quanto, ai sensi dell'interpretazione data alla normativa attualmente vigente, il Paese beneficiario deve destinare parzialmente il credito di aiuto all’acquisto di beni e servizi di origine italiana, con eccezione dei Paesi Meno Avanzati (secondo la classificazione dell’ONU) per i quali non è previsto alcun tipo di aiuto “legato” a forniture di origine italiana. Il rapporto di credito sarà instaurato esclusivamente tra Artigiancassa, in qualità di gestore del Fondo rotativo, ed il mutuatario del Paese beneficiario, tramite una apposita convenzione finanziaria, redatta sulla base delle condizioni e caratteristiche previamente concordate dai due Governi a livello bilaterale, in genere, attraverso la firma di un accordo intergovernativo. L’impresa italiana, la cui fornitura sia stata valutata
ed approvata dalle Amministrazioni competenti, riceverà il pagamento delle proprie forniture sulla base delle prescrizioni della convenzione finanziaria nonché delle previsioni contenute nel contratto commerciale approvato.
Finanziamenti agevolati ex art. 7 legge 49/87
I beneficiari dell’agevolazione (finanziamento a lungo termine a condizioni agevolate) sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali nei PVS con un reddito annuo pro-capite inferiore a USD 3.250 (vedasi Annual Report Banca Mondiale).
Il credito ri-finanzia l'apporto di capitale in contanti dell'impresa italiana nell' impresa mista nei seguenti settori: 1) agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti; 2) artigianato; 3) servizi locali di pubblico interesse nell’ambito dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti; 4) micro finanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; 5) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In tale contesto, sono finanziabili: le acquisizioni di quote di partecipazione in imprese di nuova costituzione; le sottoscrizioni di aumenti di capitale in imprese estere già costituite da parte di imprese italiane che non detengano una partecipazione (riabilitazione e/o ampliamento di un’iniziativa preesistente). La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell’impresa italiana, la quale deve essere operativa nel settore dell’impresa mista da almeno tre anni.
Il finanziamento agevolato è concesso all’impresa italiana in Euro e potrà coprire: fino al 70% della quota di pertinenza dell’impresa italiana, per un importo non superiore ad Euro 5.000.000. Il credito agevolato può finanziare solo conferimenti in denaro. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale ed interessi non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni.
Il tasso d’interesse per il credito agevolato sarà pari al 15% del tasso di riferimento stabilito per il settore industriale (DPR 902/76 e successive disposizioni applicative), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e fisso per tutta la durata del finanziamento. Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell’impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell’impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale.