Erogazione del contributo in conto capitale
Il contributo in conto capitale è reso disponibile da
Artigiancassa in due quote annuali di pari ammontare, la prima delle
quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e
l’altra dal primo gennaio dell’anno successivo. Per l’erogazione del
contributo in conto capitale, l’impresa, o l’Istituto collaboratore,
deve comprovare, di aver sostenuto almeno la metà della spesa
complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa
per la seconda. A tal fine si fa riferimento alla data dell’effettivo
pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il
raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato
d’avanzamento superiore a quello necessario, non può dar luogo ad una
erogazione superiore. La prima quota del contributo in conto capitale
può, su richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed
essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di
Artigiancassa, redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 13 .
Erogazione del finanziamento
L’erogazione avviene in non più di tre quote, ciascuna
quota del finanziamento è erogata in misura corrispondente allo stato di
avanzamento del programma. Per lo stato d’avanzamento si tiene conto,
indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data
delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni
acquistati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetto
del contratto di leasing, per quanto, invece, riguarda i beni da
acquisire in locazione finanziaria. Nel caso di fatture e titoli di
spesa documentati e non pagati l’erogazione del finanziamento dovrà
essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini
dell’erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda
stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.
Richiesta delle erogazioni
Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in
conto capitale sia del finanziamento agevolato, l’impresa, per i beni
acquistati o realizzati direttamente, e/o l’istituto collaboratore, per i
beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al soggetto
gestore una richiesta corredata dalla documentazione prevista dall’Allegato 14. Le richiesta di erogazione devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi riportati nel menù di sinistra:
Alla richiesta di erogazione va, inoltre, allegata,
escludendo il caso di richiesta tramite anticipazione, la seguente
documentazione di spesa:
a) copia autentica delle fatture o delle altre
documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse
interne di lavorazione;
b) copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di
fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto
delle richieste di erogazione (es. certificati d’origine dei
macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione,
documenti di immatricolazione, dichiarazione del fornitore,
dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno
1998);
c) per consentire, in sede di accertamento sull’avvenuta
realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed
ispezioni, un’agevole ed unica individuazione fisica dei macchinari,
impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti e comunque
di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a 10.000 euro
l’impresa deve compilare l’ Allegato 5 e l' Allegato 6.
d) copia della documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento delle forniture, ovvero l’elenco delle fatture non ancora
pagate per le quali si richiede il pagamento tramite l’erogazione del
finanziamento.
Ai fini della richiesta di erogazioni delle quote
di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle
fatture e degli altri titoli di spesa pagati.
Monitoraggio periodico
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati,
l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di
concessione provvisoria, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro
sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere
da quello di avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di
ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, redatta secondo
lo schema di cui all' Allegato 20,
con la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato
d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni
dismessi.