488 interventi riservati alle imprese artigiane

​Normativa di riferimento: Circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 del Ministero delle Attività Produttive

Erogazione del contributo in conto capitale

 

Il contributo in conto capitale è reso disponibile da Artigiancassa in due quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e l’altra dal primo gennaio dell’anno successivo. Per l’erogazione del contributo in conto capitale, l’impresa, o l’Istituto collaboratore, deve comprovare, di aver sostenuto almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda. A tal fine si fa riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d’avanzamento superiore a quello necessario, non può dar luogo ad una erogazione superiore. La prima quota del contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di Artigiancassa, redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 13 .

 

Erogazione del finanziamento

 

L’erogazione avviene in non più di tre quote, ciascuna quota del finanziamento è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato d’avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetto del contratto di leasing, per quanto, invece, riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria. Nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l’erogazione del finanziamento dovrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.

 

Richiesta delle erogazioni

 

Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l’impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l’istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al soggetto gestore una richiesta corredata dalla documentazione prevista dall’Allegato 14. Le richiesta di erogazione devono essere formulate, a seconda dei casi, in base agli schemi riportati nel menù di sinistra:

 

Alla richiesta di erogazione va, inoltre, allegata, escludendo il caso di richiesta tramite anticipazione, la seguente documentazione di spesa:

 

a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione;

 

b) copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di

fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione (es. certificati d’origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazione del fornitore, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998);

 

c) per consentire, in sede di accertamento sull’avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un’agevole ed unica individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti e comunque di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a 10.000 euro l’impresa deve compilare l’ Allegato 5 e l' Allegato 6.

 

d) copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle forniture, ovvero l’elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento tramite l’erogazione del finanziamento.

 

Ai fini della richiesta di erogazioni delle quote di contributo in conto capitale si tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati.

 

Monitoraggio periodico

 

Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della disposizione di concessione provvisoria, provvede ad inviare al soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello di avvio e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all' Allegato 20, con la quale si forniscono, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi.