La legge 240/81 è il principale strumento agevolativo, nel comparto del leasing, per sostenere lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane e, in alcune Regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori economici. L'agevolazione consiste in un contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuata dalle Banche/Società di leasing in favore di dette imprese.
DESTINATARI DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
- Le imprese artigiane, con sede operativa in Basilicata, costitutite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni.
- Le imprese artigiane costitute in forma di cooperativa debbono altresì essere nell'appiosito albo previsto dalla L.R. 50/1997.
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento.
DESTINAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Costruzione e/o ampliamento di locali; macchine, attrezzi strumentali e automezzi; investimenti di beni materiali e innovativi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO
L'importo massimo concedibile dell'operazione di locazione finanziaria è di € 500.000,00. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 10.000,00.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.