La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane e, in alcune regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori produttivi. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei finanziamenti erogati da Banche in favore di dette imprese.
DESTINATARI
- Imprese artigiane, costituite anche in forma
cooperativa e consortile, iscritte negli Albi di cui alle
leggi 443/85;
- Imprese operanti nei restanti settori in possesso dei
requisiti di cui alla definizione comunitaria di
"microimpresa".
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento.
DESTINAZIONI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati; acquisto aziende, macchine, attrezzature, autoveicoli; acquisto software, brevetti e marchi; scorte materie prime e prodotti finiti: spese per servizi di mkt, per acquisto sistemi di qualità; investimenti in innovazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO
Qualunque sia l'importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è di € 500.000,00. Sono esclusi dagli interventi agevolativi finanziamenti di importo inferiore a € 10.000,00.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto al max per:
12 anni