La legge 488/92 - Artigianato è il principale strumento agevolativo per lo sviluppo delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle aree depresse che necessitano, quindi, di un maggior sostegno economico.
DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE
Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono essere già iscritte all’Albo delle imprese artigiane e non devono essere sottoposte a procedure concorsuali né di amministrazione controllata.
L'agevolazione si applica a favore di imprese artigiane che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi (solo per aziende costituite sotto forma di Società), di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore.
DESTINAZIONE
Sono agevolabili investimenti organici e funzionali finalizzati alla realizzazione di nuove unità locali e all’ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, riattivazione, riconversione e trasferimento di quelle esistenti.
Possono essere finanziate le spese relative a: acquisto del terreno necessario all'iniziativa; opere di edilizia; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature; programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali; brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo
LIMITE DELL'INVESTIMENTO
Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili tra un minimo di 52.000,00 euro fino ad un importo massimo di 1.549.370,00 euro e può essere realizzato sia in forma diretta che indiretta (leasing).