La legge 488/92 - Artigianato è il principale strumento agevolativo per lo sviluppo delle imprese artigiane che realizzano investimenti nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle aree depresse che necessitano quindi di un maggior sostegno economico
DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE
Imprese già iscritte all’Albo degli Artigiani e società neocostituite anche non iscritte all’Albo, purché titolari di partita IVA, ma che dovranno obbligatoriamente dimostrare l'iscrizione all'Albo degli Artigiani a fine investimento
ATTIVITA' FINANZIABILI
L'agevolazione si applica a favore di imprese artigiane che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di servizi (solo per aziende costituite sotto forma di Società), di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
DESTINAZIONE
Sono agevolabili investimenti organici e funzionali finalizzati alla realizzazione di nuove unità locali e all’ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, riattivazione, riconversione e trasferimento di quelle esistenti.
Possono essere finanziate le spese relative a: acquisto del terreno necessario all'iniziativa; opere di edilizia; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature; programmi informatici connessi alle esigenze produttive gestionali; brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la maggior durata del corrispondente contratto di finanziamento, il contributo è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o di preammortamento, di 15 anni e minima di 2 anni in funzione della destinazione dell’investimento
LIMITE DELL'INVESTIMENTO
Sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente agevolabili tra un minimo 100.000,00 euro fino ad un importo massimo di 1.500.000,00 euro e può essere realizzato sia in forma diretta che indiretta (leasing)