La legge 1329/65 "Sabatini" è un'agevolazione per l'acquisizione di macchinari che, nella sua forma classica, prevede la formalizzazione del contratto attraverso atto notarile, la registrazione dello stesso presso il tribunale, la garanzia del privilegio sulle macchine, l'emissione di cambiali e lo sconto effetti quale operazione agevolabile.
Con la Nuova Sabatini la formalità previste originariamente dalla Legge 1329/65 e l'emissione di effetti non sono più obbligatorie. Di conseguenza sono ammissibili una gamma molto più vasta di operazioni finanziarie. Nella Regione Friuli Venezia la Legge Sabatini è operativa sia nella sua forma tradizionale sia nella sua nuova forma.
DESTINATARI
Tutte le micro, piccole e medie imprese con almeno una sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia, con le sole eccezioni riguardanti le aziende che operano nei seguenti settori: industria carboniera, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, trasporto merci su strada, trasporto aereo, pesca, acquacoltura.
SCOPO
Acquisizione di nuove macchine utensili o di produzione attraverso:
a) finanziamenti e le locazioni finanziarie finalizzati all'acquisizione di macchinari (nel caso della cosiddetta Nuova Sabatini);
b) sconto effetti, finanziamenti e leasing cambializzati garantiti da privilegio sulle macchine (nel caso della Sabatini nella sua forma classica).
L'operazione finanziaria deve coprire almeno il 25% dei costi ammissibili.
IMPORTO AGEVOLABILE
Il costo ammissibile della macchina per ogni singola operazione deve essere superiore a € 1.000. In relazione alla Nuova Sabatini, il limite dell'investimento è di € 5.000.000,00 per quanto riguarda le operazione di leasing. In caso di finanziamenti bancari, invece, il tetto è di è di € 360.000 per le imprese industriali e di € 90.000,00 per le imprese artigiane. In relazione alla Sabatini classica il limite degli investimenti agevolabili è di € 5.000.000 di euro per tutte le tipologie di operazioni.
Per ciascuna unità produttiva possono essere fatte più richieste di contributo purché nel corso di un anno solare la somma dei costi dei macchinari agevolati non superi la soglia, valida per tutte le tipologie di operazioni, di € 5.000.000,00.
Se inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione, il costo del macchinario può comprendere, nel limite complessivo del 15% del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina.