La legge 949/52 - Contributo Congiunto e C/Capitale - Liguria

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​​La legge 949/52 offre una gamma completa di soluzioni per finanziare costruzione, acquisto, ampliamento e/o ammodernamento di laboratori, acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli industriali ed, inoltre, costituzione di scorte, di materie prime e di semilavorati.

Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi a favore delle imprese artigiane, con delibera della Giunta Regionale n.1470 del 23/12/2015 la Regione Liguria ha approvato il nuovo regolamento per la concessione congiunta di un contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi e di un contributo in conto interessi per le operazioni di credito agevolato a cui si aggiunge, se in possesso dei requisiti richiesti, un contributo in conto capitale (Delibera della Giunta Regionale n. 852 del 20/09/2016).

Da sempre vicini al mondo dell’artigianato Artigiancassa è la banca in grado di finanziare e sostenere le imprese artigiane, di offrire ogni tipo di supporto e consulenza per ottenere con efficacia le agevolazioni previste dalla legge 949/52.

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Il presente contenuto ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. ​​

 

 

La legge 949/52 - Contributo Congiunto e C/Capitale - Liguria

La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane. L'agevolazione consiste nella concessione congiunta di un contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi ed in conto interessi riduce il tasso dei finanziamenti erogati da Banche in favore di dette imprese.

DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

  1. le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte all'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
  2. le imprese iscritte nel “Registro Imprese”, a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca.

Contributo in conto capitale: potrà essere richiesto dalle imprese che soddisfino anche uno dei sottoelencati requisiti:

  1. a) abbiano unità operativa ubicata in uno dei Comuni dell’entroterra individuati nell’allegato 1 D agli allegati Regolamenti;.
  2. b) abbiano ottenuto l’attribuzione del marchio “Artigiani in Liguria”.

DESTINAZIONE

  1. all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento del laboratorio posto al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
  2. all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;
  3. all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove (*), ovvero usate nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, poste al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;
  4. all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
  5. a sostenere le spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l’apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
  6. alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;
  7. alla trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente disciplina.

​ Il contributo in conto capitale potrà essere richiesto per gli investimenti in beni materiali e immateriali, così come espressamente individuati ai punti c) e d) dell’articolo 3 dei Regolamenti di credito agevolato (nello specifico: macchinari e attrezzature; software, diritti di brevetto; licenze e know-how; servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendale) ed al punto b) dell’art 3 del Regolamento delle operazioni di locazione finanziaria agevolata (nello specifico: macchine attrezzature e automezzi).
* Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO

​Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, massimo ammissibile al contributo interessi è di € 500.000 ad esclusione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di scorte, per i quali l' importo massimo ammissibile è pari a € 166.000.

DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

Qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto al max per

- 10 anni impianto, ampliamento e ammodernamento laboratorio e acquisizione aziende;
- 5 anni per l'acquisto di macchine e attrezzi, software ecc;
- 3 anni per l'acquisto scorte.

MISURA DEL CONTRIBUTO

​Il finanziamento per il quale è richiesta l’agevolazione deve essere garantito da un Confidi nella misura pari o superiore al 50%. L’agevolazione consiste in:

contributo in conto interessi: per la quota del finanziamento ammessa all’agevolazione il contributo è pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%. Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG. Ove il Tasso di riferimento rilevabile sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/ reference_rates.html
raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi rinvenienti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.
contributo per riduzione costi della Garanzia Confidi: definito in una misura del 0,5% annuo dell’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione con un massimo di 5 anni.
contributo in conto capitale: il contributo concedibile è pari al 30% dell’importo del finanziamento agevolato con un massimo di 10.000 euro (non reiterabile per successivi finanziamenti alla stessa impresa).

MODALITA' DI EROGAZIONE

​ll contributo è erogato in unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa, direttamente all'impresa che in sede di domanda indicherà il relativo codice IBAN su cui effettuare l'erogazione.

CANALI DI ACQUISTO

​Nelle sedi regionali Artigiancassa, in tutte le Banche e negli Artigiancassa Point.