La legge 240/81 è il principale strumento agevolativo, nel comparto del leasing, per sostenere lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane e, in alcune Regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori economici. L'agevolazione consiste in un contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuata dalle Banche/Società di leasing in favore di dette imprese.
DESTINATARI DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Imprese artigiane costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro Imprese con la denominazione di Impresa Artigiana; aspiranti imprenditori artigiani. E’ prevista anche l'estensione dei benefici agevolativi alle microimprese e alle piccole imprese, ancorché subordinata alla disponibilità di specifiche risorse individuate ed attivate con apposita deliberazione di Giunta regionale.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
DESTINAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Impianto e/o ampliamento del laboratorio; macchine, attrezzi strumentali, automezzi nuovi ovvero usati; investimenti per prevenire/ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, ovvero per la sicurezza del lavoro, ovvero innovativi.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
I contributi in conto canoni sono integrati, qualora il finanziamento: - comporti l’assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum; - sia garantito nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO
L'importo massimo agevolabile dell'operazione di locazione finanziaria è di € 500.000,00. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di importo inferiore a € 10.329,14.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.