La legge 1068/64 - Piemonte

La legge che ti facilita l'accesso al credito.

Per tutti gli operatori che vogliono rendere sicure le operazioni di credito e migliorare la relazione con le imprese.

​Con semplicità e trasparenza puoi beneficiare di garanzie pubbliche in favore di finanziamenti concessi da banche ed Intermediari finanziari.

 

Sei una banca o una società di leasing? La Legge 1068 con la cogaranzia vi dà una mano. Realizzata su misura per voi, la cogaranzia può essere complessivamente accordata fino al 60% del finanziamento.

 

Sei un confidi? La controgaranzia agevola Te e i confidi a te associati garantendo fino al 70% dell’importo erogato alle imprese artigiane.

 

La legge 1068/64, dedicata a Voi, prevede l’istituzione presso Artigiancassa S.p.A. di un Fondo di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a breve, medio e lungo termine a favore delle imprese artigiane, agevolate e non.

 

La validità, la sicurezza, la flessibilità dell’intervento Vi permetteranno di affrontare serenamente e tutelare maggiormente i rischi della Vostra attività.

 

E allora affidati all’esperienza e ai servizi di Artigiancassa, troverai risposte puntuali, trasparenza informativa, continuità nel tempo di uno staff di consulenti altamente specializzati capaci di affiancarTi durante l’intero processo.

 

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Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. 

La legge 1068/64 - Piemonte

La legge 1068/64, attraverso il Fondo regionale di garanzia, consente di beneficiare della riassicurazione pubblica alle garanzie per finanziamenti a medio termine prestate dai Confidi in favore di imprese artigiane con almeno una unità operativa in Piemonte. Tali finanziamenti non possono essere riassicurati da altri fondi pubblici.

FORMA E NATURA DELLA GARANZIA

La garanzia ha natura fidejussoria e si esplica in forma di riassicurazione.

COSTO DELLA GARANZIA

L'accesso alla garanzia del Fondo è pari allo 0,20% dell’importo garantito dal Fondo.

SOGGETTI GARANTITI

Il Fondo riassicura i Confidi.

CRITERI DI AGEVOLABILITA'

La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e può riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del predetto Regolamento CE n. 1998/06, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con

tale cumulo non sia superata l’intensità dell’agevolazione fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della commissione).

COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE

L'intervento del Fondo, attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confidi non superi il 60% del finanziamento, è pari al 70% dell'importo garantito dal Confidi. Con riferimento a ciascun Confidi, il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 5% dell’importo garantito dal Fondo per il Confidi richiedente nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse all'agevolazione. La Direzione Regionale Attività Produttive è autorizzata a modificare tale cap fino ad un massimo di due punti percentuali in relazione all'aumento di rischiosità del credito in Piemonte.

DURATA

La durata massima della riassicurazione è di 5 anni.

CANALI DI ACQUISTO

Nella sede regionale Artigiancassa del Piemonte, in tutti gli Artigiancassa Point dislocati nelle Associazioni di categoria, nei Confidi.